Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si intendono per:

          a) mobilità dolce: le forme di mobilità caratterizzate da elevata sostenibilità ambientale e finalizzate principalmente alla fruizione dell'ambiente e del paesaggio;

          b) Bicitalia: la rete nazionale di percorribilità ciclistica;

          c) vie verdi: i percorsi e gli itinerari ad uso turistico e diportistico, dedicati esclusivamente alla mobilità dolce.

 

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